In applicazione analogica dell’art. 2383 cod. civ., la revocabilità dell’incarico di presidente o vicepresidente della società è sempre consentita, anche in mancanza di giusta causa, intesa come sussistenza di fatti che abbiano compromesso il rapporto di fiducia a monte del conferimento di tale incarico, salvo il risarcimento del danno.
Profili di specialità attengono, invece, alla revoca dell’incarico gestorio che integri una condotta discriminatoria, in quanto in tal caso, la norma speciale contempla – a differenza della regola generale di cui all’art. 2383 cod. civ – il provvedimento giudiziale di annullamento della deliberazione di revoca e la conseguente reviviscenza della carica (cfr. art. 28 D. Lgs. n. 150/20111).
La giusta causa di esonero dall’incarico non sussiste allorché la revoca costituisca la risposta ad una attività di difesa del principio della parità di trattamento, posta in essere in buona fede e correttezza dal soggetto revocato, onde il conseguente diritto alla reintegra nella carica, oltre al risarcimento del danno, ove provato.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 04 dicembre 2019 n. 31660