Il valore dell’uniformità dei giudicati ha perso di importanza, avendo ceduto il passo al principio del giusto processo, in virtù del quale la sentenza è giusta in quanto l’applicazione della legge sia avvenuta nell’ambito di un procedimento nel quale sia stato pienamente assicurato il principio di difesa.
In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75 c.p.p, comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisce il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applichi qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 21 maggio 2019 n. 13661