11.06.2019
Postergazione ex art. 2467 cod. civ. – Applicabilità alla società in bonis – Rifiuto della società alla restituzione – Verifica del giudice

La postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla legge.
In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice di merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467 cod. civ., comma 2 sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, al momento della decisione. Le condizioni impeditive della restituzione del credito, ancorché scaduto, sono rilevabili d’ufficio dal giudice, in quanto oggetto di una eccezione i senso lato.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 15 maggio 2019 n. 12884