12.01.2022
Processo civile – Principio di non contestazione

Nei giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 14, legge n. 69 del 2009 che ha sostituito il secondo comma dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, cioè costituitivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio, mentre per i fatti secondari – cioè quelli dedotti in mera funzione probatoria – la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., per cui tali fatti possono essere contestati anche nel giudizio di appello.
La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, il quale deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsiasi controllo probatorio in merito agli stessi.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 20 dicembre 2021 n. 40756