12.01.2022
Fideiussione – Condotta anticoncorrenziale – Nullità parziale

L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, con parere n. 14251, evidenziò che le clausole n. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall’ABI, erano valide in quanto espressione di autonomia privata, mentre la nullità avrebbe riguardato solo le intese di cartello tra le imprese che inseriscono clausole determinanti un sintomatico abbandono della disciplina legale in senso deteriore per il fideiussore.
La Corte di Giustizia ha stabilito che la sorte dei contratti a valle delle intese antitrust, che non vengono automaticamente travolti dal Diritto Europeo, è riservata ai diritti nazionali, fermo che la violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a vallo sussista una connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
Tali contratti sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 30 dicembre 2021 n.41994