06.02.2018
Procedure concorsuali – Accordo di ristrutturazione – Successivo fallimento – Prestazioni di consulenza : prededuzione

L’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis legge fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale per cui il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale ed stragiudiziale deve essere ammesso in privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2, cod. civ.

Si tratta di credito sorto in funzione della procedura e come tale va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione debba essere accertato con valutazione ex post che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

Non può escludersi la funzionalità della prestazione per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo sia conseguito il fallimento, mentre è possibile che l’opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilità se prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa.

Cassazione Civile. Sezione I, sentenza 18 gennaio 2018 n. 1182

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