06.02.2018
Donazione remuneratoria – Requisiti

Secondo l’art. 770 cod. civ. si considera remuneratoria la donazione fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Essa soggiace alla condizione di forma prevista dall’art. 782 cod. civ.e consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi del donatario.

Tale tipo di donazione non sussiste quando essa rappresenta il corrispettivo dovuto in virtù di un accordo raggiungo con riferimento alla gestione della crisi matrimoniale.

La natura remuneratoria del trasferimento va anche esclusa con riguardo all’impegno profuso dalla moglie per consentire al marito di meglio prepararsi per la sua attività di sportivo professionista, trattandosi di condotte riconducibili ai doveri di cui all’artt. 143 cod. civ. alla luce del fatto che il marito sosteneva in via esclusiva gli oneri economici e patrimoniale della vita familiare.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 16 novembre 2017 n. 2106/18