20.02.2018
Interposizione di mano d’opera – Nullità – Rifiuto di ricevere la prestazione – Conseguenze

In tema di interposizione di mano d’opera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo a corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 29, comma 3 bis D. Lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora.

Alla luce di una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, l’obbligazione del cedente non deve essere qualificata come risarcimento e quindi non è ipotizzabile la detraibilità del cosiddetto aliunde perceptum.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 07 febbraio 2018 n. 2990