Il diritto di accesso ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 ai dati riguardanti un rapporto di lavoro dipendente, comprende anche dati già noti al lavoratore, nonché atti valutativi e propedeutici alla formazione della volontà aziendale espressa nella successiva irrogazione di sanzioni disciplinari e, più in generale, tutta la documentazione relativa alle vicende del rapporto di lavoro, imposta dalla legge (come per i libri paga e matricola) o prevista dall’organizzazione aziendale tramite circolari interne.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 dicembre 2018 n. 32533