Il computo del periodo di comporto espresso in mesi fa effettuato secondo il calendario comune (ex nominatione dierum) e non facendo riferimento al periodo di 30 giorni al mese (ex numeratione dierum).
Diversamente si considererebbe in 360 giorni anziché in 365 la durata di un anno e si verificherebbe un differente trattamento per situazioni aventi identica natura e cioè, ad esempio, fra il comporto per sommatoria e quello per malattia unica in cui il decorso dei mesi è sempre calcolato secondo il calendario comune (art. 2963, commi 1 e 4 cod. civ.).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 aprile 2019 n. 9751