La cessione della quota del 50% su alcuni immobili effettuata da uno dei coniugi in esecuzione di patti modificativi delle originarie condizioni della separazione personale per effetto di circostanze sopravenute, non può essere dichiarata inefficace ex art. 2901 cod. civ., trattandosi di un accordo omologato dal Tribunale nell’ambito di un “rivisitazione dei rapporti economico fra coniugi”, non classificabile mero atto liberale.
Infatti, nella fattispecie ricostruita dai giudici di merito, non era escluso che il coniuge cedente avesse interesse ad evitare l’esborso mensile dell’assegno divorzile per godere di maggiore liquidità e non avesse consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore dell’altro coniuge. Inoltre rilevava l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla crisi debitoria dell’altro coniuge.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 15 aprile 2019 n. 10443