Queste le varie ipotesi e relative soluzioni.
- Immobile in proprietà esclusiva del coniuge poi estromesso o immobile in comunione indivisa tra i coniugi: nell’ambito del dovere di solidarietà familiare trova giustificazione la compressione – temporanea – della facoltà di godimento dell’immobile destinato a casa familiare a carico del coniuge-proprietario escluso;
- Immobile di proprietà di un terzo, concesso in locazione o comodato ad entrambi i coniugi o al solo coniuge poi estromesso:
b1)- locazione: applicabilità art. 1599 cod. civ.; in caso di omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione, decorrenza del termine infranovennale dalla data di deposito del provvedimento o pubblicazione della sentenza ;
b2)- comodato immobiliare: l’estensione del godimento da parte del comodatario ai componenti del nucleo familiare è opponibile al comodante solo se prevista ab origine.
- Immobile già di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, da questi alienato a un terzo:
c1)- provvedimento di assegnazione precedente l’alienazione, opponibilità se il vincolo deriva da atto di data certa, anche oltre il novennio se trascritto anteriormente;
c2)- acquisto precedente l’assegnazione. Inopponibilità, salvo diversa pattuizione (non condivisibile Cass. 17971/2015, isolato).
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 10 aprile 2019 n. 9990