12.04.2019
Assegnazione casa familiare al coniuge collocatario della prole – Opponibilità ai terzi – Ipotesi e soluzioni

Queste le varie ipotesi e relative soluzioni.

  1. Immobile in proprietà esclusiva del coniuge poi estromesso o immobile in comunione indivisa tra i coniugi: nell’ambito del dovere di solidarietà familiare trova giustificazione la compressione – temporanea – della facoltà di godimento dell’immobile destinato a casa familiare a carico del coniuge-proprietario escluso;
  2. Immobile di proprietà di un terzo, concesso in locazione o comodato ad entrambi i coniugi o al solo coniuge poi estromesso:

b1)- locazione: applicabilità art. 1599 cod. civ.; in caso di omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione, decorrenza del termine infranovennale dalla data di deposito del provvedimento o pubblicazione della sentenza ;

b2)- comodato immobiliare: l’estensione del godimento da parte del comodatario ai componenti del nucleo familiare è opponibile al comodante solo se prevista ab origine.

  1. Immobile già di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, da questi alienato a un terzo:

c1)- provvedimento di assegnazione precedente l’alienazione, opponibilità se il vincolo deriva da atto di data certa, anche oltre il novennio se trascritto anteriormente;

c2)- acquisto precedente l’assegnazione. Inopponibilità, salvo diversa pattuizione (non condivisibile Cass. 17971/2015, isolato).

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 10 aprile 2019 n. 9990