12.04.2019
Appalto – Immobili: rovina e difetti – Prescrizione: decorrenza

I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore possono consistere in vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.

Il termine prescrizionale di un anno decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause e tale termine può essere postergato all’esito di accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

Cassazione Civile, Sezione VI-2, ordinanza 07 febbraio 2019 n. 3674

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