12.04.2019
Avvocato – Rinuncia e revoca del mandato – Obblighi di comunicazione

Anche se il codice deontologico degli avvocati (art. 32, già 47) stabilisce obblighi informativi al cliente in caso di rinuncia al mandato, gli stessi obblighi devono ritenersi esistenti in caso di revoca del mandato.

Infatti, anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga situazione di continuità nell’assistenza tecnica e quindi deve ritenersi sottoposta a identiche ragioni di tutela della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorché revocato, dei medesimi obblighi informativi al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 30 gennaio 2019 n. 2755

 

 

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