Anche alla luce dell’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria secondo il quale “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”, si deduce che:
- la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato;
- la parte può farsi sostituire anche da un avvocato, purché munito di idonea procura;
- la procura non può essere autenticata dallo stesso avvocato;
- la procura alle liti, ancorché notarile, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale e anche il potere di conciliare la controversia, ha valore meramente processuale e non attribuisce all’avvocato la rappresentanza sostanziale della parte.
Ai fini della mediazione, la procura deve avere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
La mediazione può dirsi esperita con esito negativo e quindi può dirsi soddisfatta la condizione di procedibilità se si sono verificati i seguenti eventi: attivazione del procedimento, scelta del mediatore, convocazione della controparte, comparizione personale davanti il mediatore, partecipazione al primo incontro; non basta, invece, la comunicazione che le parti hanno concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 07 marzo 2019 n. 8473