11.01.2019
Privacy – Danno risarcibile – Onere probatorio

Alla stregua dell’art. 15 D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 2050 cod. civ., su colui che agisce per l’abusiva utilizzazione dei suoi dati personali – seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante, della mancanza di colpa – incombe l’onere di provare il danno patrimoniale subìto,  siccome riferibile al trattamento del suo dato personale. Il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato.

Quanto al danno non patrimoniale risarcibile ex art. 15 del codice della privacy, il suo riconoscimento richiede la gravità della lesione e la serietà del danno.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 08 gennaio 2019 n. 207

-