Anche se l’art. 5 del D. Lgs. 251/2004 ha soppresso l’art. 21, comma 4, D. Lgs. 276/2003 per cui è venuto meno l’onere della indicazione formale della causale, è pur sempre necessario che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità in modo che possano essere verificate.
L’omissione di tali ragioni sarebbe indice di frode alla legge e di deviazione causale del contratto. E’ la relativa sanzione di nullità che giustifica la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere la costituzione del rapporto, ab origine, alle dipendenze dell’utilizzatore.
Pertanto, oltre alla forma scritta, devono ritenersi prescritti ad substantiam, per loro natura e per coerenza sistematica con altre disposizioni di legge, anche gli elementi di cui al D. Lgs. 276/2003, art. 21, comma 1, lett. a), b),c), d) ed e).
Attenzione: dal 14 luglio 2018 la materia è regolata dal c.d. Decreto Dignità n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 gennaio 2019 n. 197