11.01.2019
Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Elementi costitutivi – Difetto: conseguenze

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”  concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. repechage); fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro ex art. 5 della lelle n. 604/1966, la manifesta insussistenza va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti.

La Corte ha ritenuto applicabile il regime indennitario in presenza di una “insufficiente probatoria” concernente l’adempimento dell’obbligo di repechage.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 gennaio 2019 n. 181