18.01.2019
Immissioni – Rapporti di vicinato – Parametri di cui al DPCM 05.12.1997 – Utilizzabilità

Anche quando la intollerabilità delle immissioni acustiche sia lamentata invocando la disciplina civilistica ex art. 844 cod. civ., non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività di cui al DPCM 05.12.1997.

Se l’immissione è tale da pregiudicare la quiete pubblica, a maggior ragione essa, ove si risolva in una emissione sonora nell’ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, al suo effetto dannoso – deve, per ciò solo, considerarsi intollerabile ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecita anche sotto il profilo civilistico.

Se causa delle immissioni è riconducibile ad un mutamento di destinazione senza violazione delle norme urbanistiche, ciò non esclude che tale mutamento possa pregiudicare  i diritti dei terzi.

E’ facoltà , insindacabile in sede di legittimità, quella di tener conto della priorità dell’utilizzo impressa ai fondi, anche a prescindere dall’autore storico della immissione.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 dicembre 2018 n. 32943