18.01.2019
Licenziamento – Appalto – Mancanza di atto scritto di licenziamento – Impugnazione stragiudiziale: non necessaria

 

In caso di cambio di appalto, non è possibile far decorrere il termine di decadenza della impugnazione del licenziamento dalla data di cessazione dell’appalto, ancorché il c.c.n.l. (nella fattispecie art. 4 c.c.n.l. Multiservizi) stabilisca la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e l’assunzione ex novo da parte dell’impresa subentrante.

Non basta la cessazione di fatto del rapporto di lavoro se manca  l’atto negoziale recettizio avente forma scritta emesso dal datore di lavoro. In tal caso  l’unico termine che il lavoratore, che intenda far valere l’inefficacia del licenziamento,  è tenuto ad osservare è quello prescrizionale.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523