18.01.2019
Fallimento – Fondo di garanzia per i lavoratori – Ammissione al passivo – Requisiti ulteriori

La natura autonoma dell’obbligo di corresponsione del TFR e delle retribuzioni delle ultime tre mensilità impedisce all’INPS di poter contestare il decreto del Giudice Delegato, opponendo eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che riguardino esistenza ed entità dei crediti del lavoratore e del datore di lavoro.

Per quanto concerne il T.F.R. l’oggetto dell’obbligo assicurativo trae origine dall’art. 2120 c.c. per cui l’intervento del Fondo presuppone che:

  • sia venuto ad esistenza l’obbligo del pagamento in capo al datore di lavoro;
  • questi si trovi, in quel momento, in stato di insolvenza;
  • sia intervenuta la cessazione le rapporto di lavoro.

Perciò, quando si abbia un trasferimento d’azienda, con il rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario, è quest’ultimo a doversi far carico di eventuali emolumenti che il datore di lavoro cedente non ha corrisposto al lavoratore e ciò a prescindere dal fatto che, dopo la cessione, il datore cedente sia dato dichiarato fallito.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenze 19 luglio 2018 nn. 19277 e 19278

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