Il contratto di locazione ad uso non abitativo (al pari di quello abitativo), contenente ab origine la previsione di un canone realmente convenuto e realmente corrisposto, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, legge n. 311/2004.
E’ ammissibile la sanatoria, trattandosi di nullità (funzionale) per inadempimento, con effetto retroattivo e quindi con decorrenza dalla data del contratto e non da quella della sua registrazione. Tale sanatoria, tuttavia. non può sanare la nullità del contratto anche per il periodo di durata dello stesso intercorrente dalla data della reale stipulazione (anteriore a quella dichiarata nel contratto poi registrato) alla data di registrazione.
Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 20 dicembre 2018 n. 32934