La misura dell’assegno divorzile comporta una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Tale comparazione deve fondarsi sulla omogeneità dei dati messi a raffronto e deve essere operata sui redditi netti, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 gennaio 2019 n. 651