In caso di trasferimento all’estero:
- secondo il c.c.n.l. del settore credito, l’indennità di trasferimento compete al dipendente in funzione dell’effettività della residenza, anche senza modifica della residenza anagrafica ex art. 44 cod. civ.;
- per il calcolo del T.F.R. in caso di svolgimento di lavoro all’estero, in difetto di riferimento a specifiche clausole del c.c.n.l., gli importi erogati al dipendente hanno natura retributiva in presenza dei seguenti indici sintomatici:
- continuità, periodicità, obbligatorietà del pagamento;
- assenza di giustificativi di spesa;
- natura compensativa del disagio;
- necessaria funzionalità rispetto alla prestazione lavorativa;
- salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento dei maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente lavorativo.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 05 ottobre 2018 n. 24594