18.01.2019
Lavoro – Trasferimento all’estero – Settore credito – Concetto di residenza – Retribuzione e spese: criteri distintivi

In caso di trasferimento all’estero:

  • secondo il c.c.n.l. del settore credito, l’indennità di trasferimento compete al dipendente in funzione dell’effettività della residenza, anche senza modifica della residenza anagrafica ex art. 44 cod. civ.;
  • per il calcolo del T.F.R. in caso di svolgimento di lavoro all’estero, in difetto di riferimento a specifiche clausole del c.c.n.l., gli importi erogati al dipendente hanno natura retributiva in presenza dei seguenti indici sintomatici:
    • continuità, periodicità, obbligatorietà del pagamento;
    • assenza di giustificativi di spesa;
    • natura compensativa del disagio;
    • necessaria funzionalità rispetto alla prestazione lavorativa;
    • salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento dei maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente lavorativo.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 05 ottobre 2018 n. 24594