26.06.2020
Prescrizione – Ragione giuridica diversa da quella prospettata

Non viola il principio dispositivo di cui all’art. 2938 cod. civ. né quello di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., la decisione del giudice di merito che accolga l’eccezione del diritto azionato sulla base di una ragione giuridica diversa fa quella che ha prospettato la parte che ha formulato l’eccezione (per esempio, ritenendo che un determinato atto sia privo di efficacia interruttiva). Infatti, in base al principio jura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contradittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.

L’insinuazione del creditore al passivo del fallimento del debitore garantito ha effetto interruttivo della prescrizione decennale nei confronti di questi.

Per evitare la prescrizione ventennale dell’ipoteca è necessario che siano decorsi vent’anni fra l’atto di acquisto dell’immobile ipotecato e la notificazione dell’atto di precetto.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 21 gennaio 2029 n. 1149