26.06.2020
Esecuzione presso terzi – Cessione del credito – Contestazioni – Competenza

Nel pignoramento presso terzi l’eventualità che il giudice dell’esecuzione pronunzi ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa costituisce un vizio da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. civ., in mancanza della quale resta sanata.

L’esito del procedimento di esecuzione presso terzi non viene in rilievo nel separato giudizio tra il terzo pignorato ed il soggetto che si affermi cessionario del credito pignorato, perché, anche se in quella procedura esecutiva fosse emessa ordinanza di assegnazione che abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, il cessionario del credito potrà sempre, se escusso dal creditore pignorante ed assegnatario del credito, eccepire l’anteriorità della cessione rispetto al pignoramento.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 12 giugno 2020 n. 11287