La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943, comma 1, cod. civ.) e di sospenderne il decorso (art. 2945, comma 2, cod. civ.) anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604, comma 2, cod. proc. civ. o il creditore abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 05 giugno 2020 n. 10808