26.06.2020
Dirigente – Licenziamento – Termini di decadenza – Inapplicabilità al licenziamento privo di giustificatezza

Il regime di decadenza prevista in giorni 60 per l’impugnazione stragiudiziale e in giorni 180 per la proposizione del ricorso giudiziale, riguarda, ex art. 32, comma 2, legge n. 183/2010, anche il licenziamento del dirigente dichiarato invalido e quindi nullo perché difforme dal modello legale, ma non anche il licenziamento privo di giustificatezza a norma dei contratti collettivi di settore.

L’espressione “invalidità” deve essere intesa in senso restrittivo e riferirsi ad un atto inidoneo ad acquisire pieno e inattaccabile valore giuridico

L’ingiustificatezza è un concetto di creazione giurisprudenziale e quindi come tale non può costituire una categoria giuridica a sé stante: non incide sulla continuità del rapporto di lavoro, ma comporta una tutela meramente risarcitoria.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 gennaio 2020