La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volta a interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base della attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento; in caso di contestazione del ricevimento da parte del destinatario, ai fine dell’operatività della presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., occorre la verifica da parte del giudice di merito sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 06 novembre 2024 n. 28580