La società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore, allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo, del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest’ultimo e l’esecuzione delle incombenze affidate al preposto, e ciò anche nel caso in cui quest’ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l’incarico ricevuto o espletato, contravvenendo alle istruzioni o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obbiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 11 novembre 2024 n. 28952