Alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 legge n. 742/1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l’esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 11 novembre 2024 n. 29014