28.01.2025
Obbligazioni – Interessi moratori – Transazioni commerciali

In caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 05 novembre 2024 n. 2ùù8413