Nell’opposizione all’esecuzione proposta dal singolo condomino a fronte dell’esecuzione intrapresa dal creditore del condominio ex art. 63, comma 2, disp. att. Cod. Civ., non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l’ente condominiale, in quanto l’oggetto del giudizio è limitato all’accertamento della corretta determinazione di quanto il singolo condomino è tenuto a rispondere della condanna irrogata al condominio in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l’imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell’interesse dell’intero condominio.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29792