08.05.2018
Preliminare di vendita – Approvazione piano di lottizzazione – Condizione risolutiva

Con riguardo al preliminare di vendita di un terreno, la clausola che ne preveda la risoluzione in caso di mancata approvazione da parte delle competenti autorità comunali di un progetto di lottizzazione è da qualificare come condizione risolutiva, la quale postula che la parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento futuro ed incerto il cui verificarsi priva di effetti il negozio ab origine.

La stessa clausola non è qualificabile come condizione cosiddetta unilaterale e perciò non implica la possibilità per il promissario acquirente di reclamare la stipulazione del definitivo indipendentemente dal suo verificarsi, in relazione al solo interesse del promissario medesimo. La ricorrenza  di una c.d. condizione unilaterale può essere affermata solo sulla base di una inequivoca formulazione del contratto.

Non si tratta neppure di presupposizione, la quale è configurabile quando, da un lato una obbiettiva situazione di fatto o di diritto possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali e dall’altro che il venir meno o il verificarsi della situazione sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro.

Nell’ipotesi in cui le parti non abbia indicato un termine entro il quale l’evento dedotto in condizione debba avverarsi, può egualmente ottenersi la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto senza che ricorra neppure la necessità della fissazione d un termine, quando il giudice ritenga  che sia comunque trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 18 aprile 2018 n. 9550

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