Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.
Tra le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditività d’impresa.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 12 aprile 2018 n. 9127