In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento (suitability rule), potendo dar corso all’operazione solo a seguito di ordine scritto dell’investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Per esonerare l’intermediario dall’obbligo risarcitorio, è necessario che questi fornisca la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 10 aprile 2018 n. 8751