08.05.2018
Agenzia commerciale – Risoluzione in periodo di prova – Indennità previste dall’art. 17, § 2 e 3 direttiva 86/653/CEE –Spettanza

Le indennità e il risarcimento del danno previsti a favore dell’agente di commercio dall’art. 17, § 2 e 3 della Direttiva CEE 86/653 competono anche in caso di risoluzione del contratto che abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto.

Infatti la disciplina prevista nella norma citata è volta, non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì a indennizzare l’agente per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.

L’art. 18 della Direttiva elenca tassativamente le ipotesi in cui indennità e risarcimento non sono dovuti e fra queste la risoluzione del contratto in periodo di prova non è menzionata.

L’esclusione di indennità e risarcimento in tale ipotesi risulterebbe in contrasto con la finalità della Direttiva.

Corte di Giustizia, Sezione IV, sentenza 19 aprile 2018 in causa C 645/16

 

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