08.05.2018
Responsabilità civile – Esposizione a polveri di amianto – Consiglieri di amministrazione senza deleghe – Assenza di comportamento colposo

A fronte di una contestazione effettuata a carico di consiglieri di amministrazione senza deleghe di non aver attivato i poteri di informazione, di controllo e di promozione nei confronti del board decisionale della società in ordine alla soggezione dei lavoratori alla inalazione di polveri d’amianto, va tenuta distinta la posizione di chi costituiva il board organizzativo e decisionale della società capogruppo e gestiva anche i servizi relativi al personale da quella di coloro che costituivano la platea del consiglio di amministrazione della partecipata, priva di qualsiasi delega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica solo quanto a tenuta della contabilità e dei servizi amministrativi, priva di autonoma capacità di spesa, con la conseguenza che non passava sotto il suo deliberato né la decisione di impiegare materie prime diverse dall’amianto, né la implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro.

In mancanza di una specifica competenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e di maturata esperienza sui rischi da inalazione di amianto, poteva dirsi esente da colpa il comportamento degli imputati i quali avevano preso atto del migliorato sistema del contenimento delle polveri, della carenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito, all’adempimento dei controlli e delle profilassi sanitarie, alla mancanza di rilievi da parte della ASL, alla stessa patologia mesoteliomica la cui origine asbesto correlata stava prendendo piede, all’epoca dei fatti, solo nel settore medico-scientifico.

In tale situazione, è corretto escludere l’attribuzione di un addebito soggettivo alle persone degli imputati in termini di prevedibilità e di prevedibilità della malattia professionale e in termini di esigibilità della condotta richiesta.

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 27 aprile 2018 n. 18384

-