In materia di rapporti fra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p. si ispira al principio della separatezza dei due giudizi.
Perché rilevi la pregiudizialità penale con conseguente sospensione del giudizio civile fino alla definitiva chiusura di quello penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
In ioptesi di esercizio di una attività in proprio da parte di un dipendente bancario, con danno all’immagine per l’istituto di credito, l’esito del processo penale non costituisce presupposto perché la banca possa promuovere l’azione generale di risarcimento dei danni.
Cassazione Civile, Sezione VI-3, ordinanza 15 luglio 2019 n. 18918