22.07.2019
Patto commissorio – Funzione di garanzia – Nullità

Ove risulti che la vendita fu voluta in funzione di garanzia, la stipulazione è illecita anche se coeva al sorgere del credito, che è erogato al venditore sotto forma di pagamento del prezzo.

Non occorre che la estinzione del debito sia posta come condizione del riacquisto, perché la restituzione, al pari dell’erogazione del finanziamento, avviene sotto forma di pagamento del prezzo.

Il divieto del patto commissorio riguarda qualsiasi negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il risultato vietato dalla legge: è perciò nullo anche il trasferimento del bene al creditore da parte di un terzo, perché il collegamento fra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi purché legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all’effetto tipico di ognuno di singoli negozi, anche un ulteriore risultato derivante dal collegamento.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 11 luglio 2019 n. 18680