Il giudice di merito, nel valutare le modalità di attuazione dell’obbligo ex art. 844 cod.civ., deve fare una valutazione fra una inibitoria totale delle immissioni tramite la cessazione dell’attività e una inibitoria mediante imposizione di accorgimenti nello svolgimento della attività e nelle condizioni dell’immobile in cui essa viene espletata.
Il danno non patrimoniale subìto in conseguenza delle immissioni non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.
Il danneggiato è tenuto a provare di aver subìto un effettivo pregiudizio, avvalendosi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base di elementi indiziari.
Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 18 luglio 2019 n. 19434