22.07.2019
Fallimento – Insinuazione – Opposizione: produzione documenti – Credito sopravvenuto

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 comma 2 e 4 legge fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti in sede di verifica, sicché, in difetto della produzione di uno di essi,  deve disporne l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare.

Per i crediti che vengono a maturare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e dopo il deposito di esecutività dello stato passivo, l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 101 legge fall. pare proporre un notevole rischio di incostituzionalità (lesione dell’art. 24 Cost.).

Si deve pertanto stabilire, con riguardo ai princìpi costituzionali degli artt. 3 e 24 Cost., un termine annuale  decorrente da quando il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 10 luglio 2019 n.18544