15.03.2018
Posta elettronica – Messaggi – Valenza probatoria

Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici secondo la definizione che di questi ultimi reca l’art. 1, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005 (documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

L’art. 21 del citato D. Lgs. attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

 

Caso di licenziamento intimato in base a messaggio di posta elettronica, dei quali non poteva dirsi sicura la riferibilità al suo autore apparente.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 8 marzo 2018 n. 5523

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