26.11.2023
Pignoramento presso terzi – Esistenza di un vincolo di operatività – Dichiarazione comunque positiva – Impignorabilità del saldo attivo del conto corrente bancario

Nella espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del bene, neanche sotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione, attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato: perciò l’indicazione di un vincolo di destinazione che può determinare l’impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. pro. civ.
Nel caso in cui sia previsto che qualunque disposizione sul conto corrente bancario di cui è titolare il debitore esecutato deve essere autorizzata da un terzo a garanzia di finanziamento concesso allo stesso debitore da una o più banche, non siamo in presenza di cessione pro solvendo, ma di un vincolo di operatività che non determina in via automatica la impignorabilità ex art. 2914, comma 1 n. 2 cod. civ. del saldo positivo del conto, traendo invece origine da un rapporto avente caratteristiche simili al mandato in rem propriam, efficace fra le parti, ma non opponibile al creditore procedente.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 13 ottobre 2023 n. 28625