26.11.2023
Interesse moratori – Usurarietà – Clausola penale – Valutazione della manifesta eccessività: autonomia

La manifesta eccessività della prestazione pattuita a titolo di penale non è predeterminata dalla legge in via generale ed astratta, ma è oggetto di verifica relativa al caso concreto, affidata all’apprezzamento del giudice secondo equità.
Il compimento di tale valutazione prescinde da qualsivoglia parametro positivamente prestabilito, tampoco dai canoni di usurarietà definiti dalla legge n. 108/1996: l ’esito del giudizio equitativo ex art. 1384 cod. civ. può, infatti, condurre, tanto a ritenere eccessiva (e quindi passibile di riduzione) una penale pecuniaria contenuta nei limiti del tasso soglia, quanto a ritenere non eccessiva (e quindi non riducibile) una penale pecuniaria che oltrepassi detta soglia.
I due istituti in esame hanno, infatti, diversità di funzioni: corrispettiva o risarcitoria per gli interessi moratori; sanzionatoria e risarcitoria per la clausola penale.