18.09.2019
Periodo di comporto per malattia – Durata – Contratto collettivo effettivamente applicato

Il lavoratore, assente per malattia per 237 giorni continuativi e licenziato per superamento del periodo di comporto di 180 giorni previsto dal c.c.n.l. del settore terziario (non efficace erga omnes), viene reintegrato per non essere stata provata in causa l’applicabilità di quel c.c.n.l.,  dato che né azienda né lavoratore risultavano iscritti a una delle associazioni stipulanti, né risultava espressa o implicita adesione a quel contratto da parte del datore di lavoro.

E’ stato, invece, ritenuto vincolante altro c.c.n.l. prodotto dal lavoratore, in quanto coerente con l’oggetto sociale dell’azienda datrice di lavoro.

Il c.c.n.l. da prendere in considerazione è quello vigente fra le parti all’epoca del licenziamento.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 06 settembre 2019 n. 22367