Nel contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, cioè alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono a disciplinare le conseguenze della disdetta. Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, salvo l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo imprenditore con i sindacati locali.
Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto e applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 2069 cod. civ..
Va riconosciuta al datore di lavoro la legittima facoltà di recesso da un contratto collettivo postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza, sempre che il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.
Non costituisce comportamento antisindacale quello del datore di lavoro che abbia sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento i n precedenza applicato e frutto di accordo con alcune OO.SS. con il trattamento concordato con altri sindacati e imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante, nonostante l’esplicito diniego espresso.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 agosto 2019 n. 21537