Dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato allo stesso titolo corrisposto dall’ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo responsabile. Non si tratta di compensatio lucri cum damno, ma di assenza di un danno da risarcire.
L’assicuratore può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 cod. civ.
L’ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 giugno 2019 n. 16580