27.09.2019
Ipoteca – Prescrizione – Terzi acquirenti

L’art. 2880 cd. civ. costituisce un’eccezione alla regola della imprescrittibilità dell’ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.

In caso di trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, si realizza una scissione tra il diritto di credito che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario e garanzia reale (estinguibile per prescrizione) che il creditore può azionare nei confronti del terzo.

Le cause di sospensione e interruzione della prescrizione esigono che il creditore esperisca un’azione o proponga una domanda giudiziale verso il terzo acquirente, dovendosi negare qualsivoglia efficacia interruttiva all’ammissione al passivo del fallimento dell’originario debitore ad opera dell’originario creditore fondiario.

Se il bene ipotecato non è ricompreso nella massa fallimentare il creditore non può far valere il privilegio perché la garanzia reale non si è realizzata con l’espropriazione del bene. In tal caso può, ex art. 20 R.D. n. 646/1905, proporre l’espropriazione del bene direttamente contro il debitore, anche se fallito ed anche se ha venduto il bene.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 28 agosto 2019 n. 21752