15.04.2020
Patto fiduciario immobiliare – Forma scritta ad substantiam: non richiesta

Nel programma negoziale in cui il fiduciario acquista un immobile con provvista messa a disposizione dal fiduciante, al quale si impegna a trasferire il bene decorso un certo lasso di tempo, non si concreta un contratto preliminare soggetto a forma scritta ex artt. 1350 e 1351 cod. civ., bensì un mandato senza rappresentanza all’acquisto di un bene immobile ex art. 1706, comma 2, cod. civ.
La dichiarazione unilaterale del fiduciario contenente l’impegno al ri-trasferimento del bene concreta una semplice promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., rilevante solo sul piano probatorio.
La forma scritta ad substantiam si impone solo per gli atti traslativi diretti (contratto di vendita fiduciario/terzo e fiduciari0/fiduciante).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 09 marzo 2020